COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 22 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara NERETINA CALCIO – NUOVA GAGLIANO DEL CAPO del 11/ 9/2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N°12 del 22 settembre 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara NERETINA CALCIO - NUOVA GAGLIANO DEL CAPO del 11/ 9/2005
Esaminati gli atti ufficiali rilevato
che la società Neretina Calcio con comunicazione a mezzo telefax del 13/09/05 adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della garaindicata in oggetto;
che ai sensi e per gli effetti dell'art.42 CGS le motivazioni del reclamo, la relativa tassa devono essere trasmessi al GS entro il settimo giorno sucessivo allo svolgimento della gara stessa; a ciò aggiungasi che copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte e la relativa attestazione dell'invio deve essere allegata alla documentazione originare del reclamo;
che a questo GS non risulta essere pervenuta la documentazione prescritta dal CGS a pena di ammissibilità del reclamo stesso;
tanto premesso
DELIBERA
di dichiarare inamissibile il reclamo indicato in oggetto;
di confermare il risultato della gara di 1-4 in favore della società Nuova Gagliano come conseguito sul campo;
di addebitare sul conto della reclamante Neretina Calcio la relativa tassa
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