COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29 settembre 2005ù Delibere della Commissione Disciplinare a) CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. LEVERANO – U.S. FRIGOLE dell’11 settembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Leverano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 11 del 15 settembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29 settembre 2005ù Delibere della Commissione Disciplinare a) CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. LEVERANO – U.S. FRIGOLE dell’11 settembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Leverano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 11 del 15 settembre 2005). L’A.S.D. Leverano ha proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare(cinque giornate di squalifica) inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore STABILE COSIMO. Dagli atti ufficiali della gara si evince che il gesto antisportivo commesso dal predetto calciatore nei confronti di un avversario,è stato adeguatamente sanzionato dal Primo Giudice,per cui il reclamo non può essere preso in considerazione; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Leverano e,per l’effetto,addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it