COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29 settembre 2005ù Delibere della Commissione Disciplinare a) CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: REAL ADELFIA – A.S.D. NUOVA ANDRIA dell’11 settembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Nuova Andria in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo ( Com. Uff. n. 11 del 15 settembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29 settembre 2005ù Delibere della Commissione Disciplinare a) CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: REAL ADELFIA – A.S.D. NUOVA ANDRIA dell’11 settembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Nuova Andria in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo ( Com. Uff. n. 11 del 15 settembre 2005). L’A.S.D. Nuova Andria ha prodotto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, assunte relativamente alla gara in oggetto, sia a carico del calciatore RELLA FRANCESCO (4 giornate di squalifica) che a carico della Società(perdita della gara con il risultato di 0 – 3).Dagli atti ufficiali della gara si evidenziano i comportamenti antisportivi che hanno determinato ,da parte del Giudice Sportivo , l’adozione dei suddetti provvedimenti disciplinari, che, a parere di questa Commissione Disciplinare, risultano adeguati ai fatti occorsi; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Nuova Andria e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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