COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:A.C.D. GRECIA SALENTINA – A.S.D. ARADEO CALCIO del 25 settembre 2005 (Reclamo dell’A.C.D.Grecia Salentina in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Gemma Alessandro)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:A.C.D. GRECIA SALENTINA – A.S.D. ARADEO CALCIO del 25 settembre 2005 (Reclamo dell’A.C.D.Grecia Salentina in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Gemma Alessandro) -La Società Grecia Salentina ha presentato reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gemma Alessandro per cinque gare(cfr. Com.Uff. n. 13 del 29 settembre 2005). -Dagli atti ufficiali della gara si evince che il suddetto calciatore ,dopo il provvedimento di espulsione,ha rivolto frasi oltraggiose e ingiuriose nei confronti del direttore di gara e ha cercato di dare allo stesso uno schiaffo, senza colpirlo,perché bloccato da un suo compagno di squadra. -Pertanto equa appare la sanzione adottata dal Primo Giudice per i fatti occorsi. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dalla Società Grecia Salentina e,per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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