COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G. S. ATLETICO VIESTE – A.S. CASSANO MURGE dell’11 settembre 2005 (Reclamo del G. S. Atletico Vieste in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G. S. ATLETICO VIESTE – A.S. CASSANO MURGE dell’11 settembre 2005 (Reclamo del G. S. Atletico Vieste in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara). Il G.S. Atletico Vieste ha prodotto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 12 del 22 settembre 2005),relativa alla gara in oggetto, comminando a carico della reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore dell’ A. S. Cassano Murge. Il direttore di gara ha fatto tenere un supplemento di rapporto, a richiesta di questa Commissione Disciplinare, precisando che al 26° del secondo tempo la Società Atletico Vieste ha sostituito il calciatore SCARANO ANTONIO (n. 10),nato il 12-01- 1983 con il calciatore MONDELLI MICHELE(n. 14),nato il 12-06- 1982, e non con il calciatore n. 9,GRAVINESE ALESSANDRO, nato il 1° agosto 1986. Pertanto il G.S.Atletico Vieste non ha violato le disposizioni pubblicate nel Com. Uff. n. 3 del 22 luglio 2005,per cui il reclamo è fondato. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dal G. S. Atletico Vieste ,annullare la decisione del Giudice Sportivo e confermare il risultato di 5 – 0 a favore della reclamante, conseguito sul terreno di gioco; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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