COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA – A.S.D. NUOVA ANDRIA del 9 ottobre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 27/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA – A.S.D. NUOVA ANDRIA del 9 ottobre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Avanti Delfini Altamura in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico di alcuni tesserati).
L’A.S.D. Avanti Delfini Altamura ha prodotto reclamo avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti di alcuni tesserati,relativi alla gara in oggetto.(cfr Com. Uff.n. 15 del 13 ottobre 2005).
-Dagli atti ufficiali risulta che i provvedimenti disciplinari comminati ai tesserati CIFARELLI DOMENICO e CIRROTTOLA MICHELE sono adeguati ai gravi comportamenti antisportivi tenuti durante la gara ,di cui trattasi.
-Che ,inoltre, le squalifiche inflitte ai calciatori MURGESE FRANCESCO,SAPONARO GIOVANNI e RIFINO PAOLO non sono impugnabili in alcuna sede,a norma dell’art. 41,comma 3,lettera a) C.G.S.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’ A.S.D. Avanti Delfini Altamura e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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