COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G.S. CASTRIOTTA MANFREDONIA – TERLIZZI CALCIO del 16 ottobre 2005 (Reclamo del G.S. Castriotta Manfredonia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CIUFFREDA LUIGI(Com.Uff.n. 16 del 20 ottobre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G.S. CASTRIOTTA MANFREDONIA – TERLIZZI CALCIO del 16 ottobre 2005 (Reclamo del G.S. Castriotta Manfredonia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CIUFFREDA LUIGI(Com.Uff.n. 16 del 20 ottobre 2005). Il G.S. Castriotta di Manfredonia ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del calciatore Ciuffreda Luigi, squalificato fino al 31 dicembre 2005, per aver tenuto, a fine gara, comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, tentando di colpirlo ripetutamente con il pallone e poi con uno schiaffo, senza riuscirvi. Alla riunione odierna è intervenuto il Presidente della Società reclamante, il quale ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta al suddetto calciatore. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e considerato che il referto arbitrale è prova privilegiata, ritiene di confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in assenza di elementi giuridicamente rilevanti a supporto delle tesi difensive della reclamante. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società G.S. Castriotta di Manfredonia e, per l’effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa tassa.
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