COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S. MIGGIANO – POL. S.CESARIO ARIA SANA del 15 ottobre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S. MIGGIANO – POL. S.CESARIO ARIA SANA del 15 ottobre 2005 (Reclamo della Pol. S.Cesario Aria Sana in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente, sig. CASTRIGNANO’ SALVATORE). La Società S.Cesario Aria Sana ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo,inerente l’inibizione del dirigente, sig. Castrignanò Salvatore fino al 30 giugno 2007, giusta Com. Uff. n. 16 del 20 ottobre 2005. La predetta Società, sebbene invitata per l’odierna udienza, non si è presentata. Considerato che, quanto dichiarato dalla Società, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto peraltro il supplemento di referto reso dall’arbitro, che conferma quanto precedentemente dichiarato; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dalla Società S.Cesario Aria Sana e, per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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