COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: POL. AUSONIA TA – A.S. ONLUS SCINTILLE GROTTAGLIE del 23 ottobre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: POL. AUSONIA TA – A.S. ONLUS SCINTILLE GROTTAGLIE del 23 ottobre 2005 (Reclamo della Pol. Ausonia Ta avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore MELCARNE GIUSEPPE) Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Taranto, con il Com. Uff. n. 14 del 3 novembre 2005, ha trasmesso a questa Commissione Disciplinare il reclamo proposto dall’Ausonia Ta per la partecipazione, alla gara in oggetto, del calciatore Melcarne Giuseppe, nato il 15 settembre 1986, in posizione irregolare, in quanto tesserato con la Società “Ars et labor Grottaglie”. Questa Commissione Disciplinare ha accertato, dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore non risulta tesserato con l’A.S.Onlus Scintille e che pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto; -Visto ed applicato l’art. 12 n. 5 lett.a) C.G.S. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla Pol. Ausonia Ta e, per l’effetto, infliggere alla Società Onlus Scintille la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della Pol. Ausonia Ta. Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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