COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S. MIGGIANO – U.S. ERCHIE del 30 ottobre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 24 novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara:U.S. MIGGIANO - U.S. ERCHIE del 30 ottobre 2005 (Reclamo dell'U. S. Miggiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore SICURO MARCO (Com. Uff.n. 18 del 3 novembre 2005).
L'U.S. Miggiano ha prodotto reclamo avverso la squalifica del proprio calciatore Sicuro Marco, per cinque gare, comminata dal Giudice Sportivo in relazione all'incontro in oggetto, facendo presente che il proprio calciatore non ha pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro e non ha tentato di colpire lo stesso direttore di gara con una bottiglia d'acqua. Chiede, pertanto, la revoca della sanzione o, in subordine, la riduzione della squalifica. Il direttore di gara, con un supplemento di referto, ha confermato quanto dichiarato nel referto, per cui le giustificazioni addotte dalla Società reclamante non trovano conferma negli atti ufficiali.
P.Q.M.
DELIBERA
Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per gli effetti, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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