COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara. A.S.D. NUOVA U.S. PIETRA – A.S.D. POL. CARAPELLE del 6 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara. A.S.D. NUOVA U.S. PIETRA – A.S.D. POL. CARAPELLE del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S. D.Nuova U.S. Pietra in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società). La Società A.S.D. Nuova U.S. Pietra ha reclamato avverso il provvedimento disciplinare della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a favore dell’A. S. D. Pol. Carapelle (Com. Uff. n. 19 del 10 novembre 2005), assumendo che il direttore di gara ha errato nella compilazione del referto di gara circa la sostituzione di un calciatore. Questa Commissione ha ritenuto di invitare l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha dichiarato che al 25° del secondo tempo è avvenuta la sostituzione tra il calciatore Bonvino Luigi (numero tre),nato il 1984 e il calciatore Iadarola Alberto (numero 00),nato il 1984,e non, come erroneamente riportato nel referto di gara ,tra il calciatore Marino Alberto (numero otto), nato il 1988 e il calciatore Iadarola Alberto (numero 00), nato il 1984; Pertanto il reclamo è fondato, poiché la reclamante ha utilizzato per tutto l’arco della gara due calciatori, nati il 1987,ed un calciatore nato il 1988. P.QM. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’ A. S. D. Nuova U.S.Pietra e, per l’effetto, annullare la decisione del Primo Giudice e ripristinare il risultato di 1 – 0 conseguito sul terreno di gioco a favore dell’A.S.D.Nuova U.S.Pietra; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it