COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo Gara BISCEGLIE 1913 DONUVA APD – A.TOMA del 13/11/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo Gara BISCEGLIE 1913 DONUVA APD - A.TOMA del 13/11/2005 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Toma Maglie chiedeva l’assegnazione della vittoria a tavolino in proprio favore con il risultato di 0 - 3 evidenziando comportamenti della tifoseria dell A.S. Bisceglie 1913 Don Uva che avrebbero condizionato l’andamento della gara ; letti i supplementi di referto resi dal direttore di gara in data 29/11/2005 e 6/12/2005 ; letti i supplementi di referto resi dagli assistenti dell arbitro in data 2/12/2005 rileva quanto segue: dal primo del secondo tempo tifosi del Bisceglie 1913 Don Uva hanno lanciato pietre della grandezza di una noce all’indirizzo dell’assistente n. 1 sfiorandolo ripetutamente. È emerso che nel corso del 1° tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore in favore del Toma Maglie, alcuni tifosi del Bisceglie 1913 Don Uva (cinque o sei) posizionati alle spalle dell’assistente n. 1, hanno invaso il terreno di gioco raggiungendo il campo per destinazione senza tuttavia aggredire il suddetto collaboratore, poiché prontamente bloccati dalle forze dell ordine e dai dirigenti del Bisceglie 1913 Don Uva. In tale contesto un tifoso del Bisceglie 1913 Don Uva posto alle spalle dell‘assistente n. 2 si aggrappava insistentemente alla rete di recinzione minacciando ripetutamente di invadere il campo. Dopo l’esecuzione del rigore uno dei suddetti tifosi invadeva nuovamente il terreno di gioco e raggiungeva la zona mediana del campo in direzione dell’arbitro che si spostava a passi veloci verso il centrocampo: anche in questo caso il direttore di gara non subiva conseguenze poiché l’invasore veniva nuovamente bloccato dalle forze dell’ordine. Durante l’intervallo, mentre la terna arbitrale era nel suo spogliatoio, tifosi del Bisceglie 1913 Don Uva si avvicinavano dall’esterno alla finestra dello stesso proferendo espressioni minacciose all’indirizzo della terna medesima e battendo ripetutamente le mani sulla finestra in questione. Successivamente, con un corpo contundente, i suddetti tifosi sfondavano la componente in plexiglas della finestra facendo riversare i detriti all’interno dello spogliatoio. La terna arbitrale provvedeva allora ad aprire la porta dello spogliatoio per predisporre un eventuale via di fuga e, nell’immediatezza del fatto, sopraggiungevano i dirigenti di entrambe le squadre che provvedevano a constatare l accaduto. In tali frangenti tutti i componenti della terna arbitrale hanno esplicitamente escluso di aver ricevuto minacce ed intimidazioni di sorta e tale possibilità è stata esclusa dal direttore di gara anche per la fase successiva al termine dell incontro. A fine gara la terna arbitrale si è allontanata dall’impianto di gioco scortata da una pattuglia dei carabinieri. Rileva questo Giudice Sportivo che gli eventi descritti dalla reclamante hanno avuto luogo nei limiti su descritti ma allo stato degli atti, non può affermarsi che abbiano inciso sul regolare svolgimento della gara condizionandone il risultato finale. Emerge la necessità di adottare adeguate sanzioni a carico della società Bisceglie 1913 Don Uva tenendo in considerazione da un lato la recidività nelle sanzioni della suddetta società e dall’altra la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti e dalle forze dell ordine per limitare le conseguenze degli incidenti descritti. Poiché le dichiarazioni rese dal direttore di gara appaiono a questo Giudice talvolta contradittorie rispetto a quanto affermato dai suoi collaboratori e in altri passaggi ingiustificatamente omissive, stante la limitatezza dei mezzi istruttori nella sua disponibilità, dispone la trasmissione degli atti relativi al presente procedimento all Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli eventuali adempimenti di sua competenza ; P.Q.M. DELIBERA 1) Di rigettare il reclamo proposto dalla U.S. Toma Maglie addebitando la relativa tassa sul conto della società ; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 -2 in favore del Bisceglie 1913 Don Uva; 3) di comminare alla società Bisceglie 1913 Don Uva la sanzione della disputa di n. 1 partita a porte chiuse con efficacia immediata; 4) di trasmettere gli atti del presente procedimento all’Uffico Indagini della F.I.G.C..
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