COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:SPORTING TAVIANO – A.S. ATL. NARDO’ del 13 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:SPORTING TAVIANO – A.S. ATL. NARDO’ del 13 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.Atl. Nardò in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIURANNA GIUSEPPE, squalificato fino al 31 dicembre 2006(Com. Uff.n. 20 del 17 novembre 2005). L’A.S. Atletico Nardò ha chiesto alla Commissione Disciplinare la revoca o la derubricazione della sanzione irrogata in danno del calciatore Giuranna Giuseppe.Dall’esame degli atti ufficiali risulta che il suddetto calciatore ha tenuto nei confronti dell’arbitro comportamento non solo irriguardoso, ma colpiva lo stesso con un calcio alla caviglia e successivamente lo inseguiva tentando nuovamente di colpirlo con calci e schiaffi, fermato dai compagni che lo costringevano ad abbandonare il terreno di gioco. Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e che quanto dichiarato dal direttore di gara è fonte di prova privilegiata P.Q.M D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it