COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara.U.S.CRISPIANO – A.C.SAN MARZANO del 12 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara.U.S.CRISPIANO – A.C.SAN MARZANO del 12 novembre 2005 (Reclamo dell’ A. C. San Marzano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SOLOPERTO FRANCESCO(Com.Uff.n. 20 del 17 novembre 2005). Questa Commissione, esaminato il reclamo proposto avverso la squalifica comminata al calciatore Soloperto Francesco del San Marzano unitamente agli atti ufficiali della gara, ritiene di potersi accedere ad una riduzione della squalifica(31 dicembre 2008) comminata dal Giudice Sportivo al calciatore in questione.Ciò in quanto, pur considerandosi grave l’atteggiamento ed il comportamento assunto dal calciatore nei confronti del direttore di gara, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare comunque eccessiva rispetto all’accaduto. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’A.C. San Marzano, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Soloperto Francesco al 30 giugno 2007. Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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