COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTIVA TRIGGIANO – ANSPI S.ERASMO del 13 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTIVA TRIGGIANO – ANSPI S.ERASMO del 13 novembre 2005 (Reclamo della Sportiva Triggiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RAINIERI ROBERTO(15 novembre 2006)e della Società(euro 200,00)( Com.Uff.n. 20 del 17 novembre 2005). La Sportiva Triggiano ha prodotto reclamo avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, relativamente alla gara in oggetto, sostenendo che le sanzioni sono eccessive per i fatti accaduti a fine gara. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che la squalifica inflitta al calciatore Rainieri Roberto è adeguata al gesto antisportivo ed incivile compiuto dallo stesso nei confronti del direttore di gara. Si può, onvece, ridimensionare l’ammenda di euro 200,00 inflitta alla Società ,tenuto conto del fattivo intervento dei dirigenti della Sportiva Triggiano ,a fine gara, a tutela dell’incolumità del direttore di gara; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo in oggetto, riducendo ad euro 100,00 l’ammenda inflitta alla Società reclamante, confermando la squalifica comminata al calciatore Rainieri Roberto. Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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