COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 6 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S.CAROVIGNO CALCIO – A.S.D. REAL SQUINZANO del 18 settembre 2005 (Reclamo dell’ A. S. D. Real Squinzano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TAURISANO FABIO).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 6 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S.CAROVIGNO CALCIO – A.S.D. REAL SQUINZANO del 18 settembre 2005 (Reclamo dell’ A. S. D. Real Squinzano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TAURISANO FABIO). L’ A. S. D. Real Squinzano ha presentato reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TAURISANO FABIO per tre giornate(cfr. Com. Uff.n. 12 del 22 settembre 2005). Dagli atti ufficiali della gara si evince che il suddetto calciatore, dopo il provvedimento di espulsione per aver colpito a gioco fermo con un calcio un calciatore avversario, ha rivolto nei confronti del pubblico un gesto antisportivo, per cui appare adeguata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Real Squinzano e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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