COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 6 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 5/8/2005 (prot. N.150/390 PF/EF/MC) nei confronti: – del sig. Francesco Barretta, presidente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; – del sig. Teodoro Barretta, dirigente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; – del sig. Luca Marzio, dirigente della soc. Ostuni Sport; – della soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; – della soc. Ostuni Sport.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 6 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA Deferimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 5/8/2005 (prot. N.150/390 PF/EF/MC) nei confronti: - del sig. Francesco Barretta, presidente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; - del sig. Teodoro Barretta, dirigente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; - del sig. Luca Marzio, dirigente della soc. Ostuni Sport; - della soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; - della soc. Ostuni Sport. ************* FATTO In occasione della gara disputatasi a Monopoli il 31/3/2005 fra l’A.C. Monopoli e la Ostuni Sport, si verificavano episodi violenti, ingiuriosi e minacciosi (a carico di alcuni giocatori dell’Ostuni Sport) che, non controllati dall’arbitro della gara, sig. Giuseppe Nucci e dai due assistenti sig. De Mauro Alessandro e Gatto Andrea; venivano invece descritti e riportati nei due distinti referti redatti dai commissari di campo, sig.ri De Felice Giuseppe e De Santis Luigi. ************* In data 6/4/2005 il Presidente dell’A.C. Ostuni Sport (facendo seguito alla riserva scritta consegnata all’arbitro a fine gara), proponeva reclamo al Giudice Sportivo chiedendo il sovvertimento del risultato della gara (conclusasi per 4-1 in favore del Monopoli), sostenendo che due suoi calciatori (Incitti Luigi e Cimino Alfredo), prima dell’incontro di calcio succitato, erano stati aggrediti e colpiti con pugni violenti al volto ed alle tempie, da alcuni tesserati dell’A.C. Monopoli (all’atto della redazione del suddetto reclamo non identificati). ************* Facevano quindi seguito, in data 12/4/2005, le controdeduzioni dell’A.C. Monopoli che contestava quanto dedotto dalla reclamante A.C. Ostuni Sport e concludeva per il rigetto del ricorso da quest’ultima proposto. ************* Con delibera del 12/4/2005 il Giudice Sportivo presso il C.R. Puglia rigettava il reclamo dell’A.C. Ostuni Sport; confermava il risultato della gara (4 – 1) conseguito sul campo dall’A.C. Monopoli; e comminava a carico di quest’ultima società la sanzione dell’ammenda di €.1.000,00 per la presenza e per il comportamento violento e minaccioso –negli spogliatoi- di persone estranee, oltrechè per il comportamento violento e minaccioso dei tifosi all’esterno dell’impianto sportivo. ************* Nelle more, fra la succitata decisione del G.S. e la proposizione del ricorso in appello alla Commissione Disciplinare presso il C.R.P. (effettuato dall’A.C. Ostuni Sport il 20/4/05), si sviluppava una considerevole –quanto negativa- campagna mediatica televisiva e di stampa, nei confronti del C.R. Puglia -in generale-, e del Presidente Tisci -in particolare- ad opera di dirigenti dell’A.C. Ostuni, ma anche di politici di Brindisi e di dirigenti del F.B. Brindisi 1912 srl (questi ultimi -verosimilmente-, mossi da esclusivi interessi di classifica del campionato all’epoca ancora in corso). ************* Con delibera del 4/5/05 la Commissione Disciplinare, rigettava il ricorso proposto dalla Soc. A.C. Ostuni Sport, il cui ulteriore ricorso proposto alla C.A.F. – Corte d’appello federale- veniva dichiarato inammissibile con delibera pubblicata nel Com. Uff. n.51/C del 21/6/2005. ************* Con note del 14/4/2005, del 6/5/2005 e del 10/5/2005, il Presidente del Comitato Regionale Puglia –L.N.D.-, sig. Vito Tisci, chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., che fossero accertate le eventuali responsabilità in ordine: - a) ai fatti occorsi il 31/3/05 in occasione della gara succitata A.C. Monopoli – A.C. Ostuni Sport; - b) alle dichiarazioni rilasciate dal sig. Luca Marzio (dirigente dell’A.C. Ostuni Sport) e dal sig. Teodoro Barretta (dirigente dell’A.C. Brindisi 1912 srl) nel corso della trasmissione televisiva del 15/4/05; - alle dichiarazioni più volte rilasciate ad organi di stampa, dai sig.ri Luca Marzio (dirigente dell’A.C. Ostuni Sport) e dal sig. Francesco Barretta (Presidente dell’A.C. Brindisi 1912 srl). ************* Espletata l’istruttoria, l’Ufficio Indagini della F.I.G.C., con sua nota del 20/6/05 (prot. N.2097/IP/ac) trasmetteva al Procuratore Federale della F.I.G.C. tutta la documentazione acquisita nel corso dell’inchiesta svolta dal suo ufficio. ************* Con nota del 5/8/2005 (prot. N.150/390/PF/EF/mc), la Procura Federale, ritenuti sussistenti gli estremi delle violazioni dell’art. 3 (comma 1) e dell’art. 1 (comma 1) del codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare: - 1) il sig. Francesco Barretta, presidente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; - 2) il sig. Teodoro Barretta, dirigente presidente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; - 3) il sig. Luca Marzio, dirigente della soc. Ostuni Sport; - 4) la soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.; - 5) la soc. Ostuni Sport; per rispondere: - i primi tre, della violazione delle disposizioni di cui all’art.3 comma 1, del C.G.S. in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale e all’art.1 del C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; - la società F.B. Brindisi 1912 srl S.D. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.2 (comma 4 –prima e seconda parte-) del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio presidente ed al proprio dirigente, - la società Ostuni Sport a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2 (comma 4 –seconda parte) del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente….”(testuale). ************* Verificata la regolarità della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti mossi dal Procuratore Federale della F.I.G.C., la Commissione Disciplinare presso il C.R. Puglia, con racc. a.r., disponeva la convocazione delle succitate parti per l’udienza del 26/9/05, nel corso della quale compariva solo il S. Procuratore Federale avv. Giuseppe Monaco. ************* Non compariva nessuno degli incolpati innanzi citati. ************* Data lettura delle note scritte del 21/9/05, fatte pervenire dall’avv. Luca Marzio e dall’A.C. Ostuni Sport e dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, il S. Procuratore Federale, avv. Giuseppe Monaco, dopo ampia discussione, rassegnava le seguenti conclusioni e chiedeva: - affermarsi la responsabilità degli incolpati e, per l’effetto, infliggersi le seguenti rispettive sanzioni: - al sig. Francesco Barretta (presidente della F.B. Brindisi 1912 srl S.D.), la inibizione per la durata di anni due; - al sig. Teodoro BARRETTA (dirigente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.) la inibizione per la durata di anni due; - al sig. Luca MARZIO, (dirigente della società Ostuni Sport) la inibizione per la durata di anni due; - alla Soc. F.B. Brindisi 1912 s.r.l. S.D. (per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S.), la sanzione pecuniaria di €.6.000,00; - alla Soc. Ostuni Sport (per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S.) la sanzione pecuniaria di €.4.000,00. ************* La Commissione Disciplinare, riunitasi in camera di consiglio, decideva come da dispositivo. ************* MOTIVI DELLA DECISIONE ************* Dall’esame degli atti e dalla espletata istruttoria, inequivocabilmente certa appare la responsabilità degli incolpati innanzi menzionati, in ordine agli addebiti loro mossi dalla Procura Federale della FIGC. ************* Nel corso delle loro deposizioni (rese agli inquirenti dell’Ufficio Inchiesta) l’avv. Marzio, il sig. Barretta Francesco ed il sig. Barretta Teodoro, avendo integralmente confermato le rispettive loro dichiarazioni rilasciate durante le interviste televisive allo “studio 100 di Brindisi”; ed alla stampa locale; hanno così dissipato ogni possibile dubbio sulla fondatezza delle violazioni loro contestate. ************* Non resta quindi che esaminare e valutare se, ed in quale misura, le succitate dichiarazioni possano e debbano ritenersi, gravi, offensive e lesive della reputazione di organi di alto prestigio sportivo regionale, quali il Presidente del C.R. Puglia sig. Vito Tisci, il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare. ************* Dall’esame degli atti del processo, non lasciano spazio a dubbi interpretativi di alcun genere (così come vorrebbe far ritenere l’avv. Luca Marzio con la sua missiva fatta pervenire via fax alla Commissione Disciplinare il 21/9/05), le gravi, gratuite e non vere affermazioni rese dagli incolpati, che in sintesi vengono qui di seguito riportate. ************* Inequivocabilmente offensiva e gravemente lesiva della reputazione degli organi federali succitati è infatti (fra le altre) l’affermazione dell’avv. Luca Marzio, allorchè ebbe a manifestare la sua convinzione “che non sarebbe stata la Commissione Disciplinare a fare giustizia, perché il Presidente Tisci ed altri avrebbero avuto la loro incidenza, in considerazione che la politica era anche là ed entrava anche nelle camere dei giudici sportivi….” (v. all. 50 e 51 Relaz. Uff. Inchiesta dell’11/6/2005). ************* Altrettanto lesiva, grave ed offensiva deve ritenersi l’affermazione dell’avv. Marzio allorchè dichiarò che: “.c’era qualcosa che non funzionava poiché il Giudice Sportivo era probabilmente al servizio di chi gestiva la politica amministrativa del Comitato….” (sic! ibidem); ovvero ancora quando il medesimo avv. Marzio dichiarò che: “ sembrava di essere in un regime totalitario dove è tutto giustificabile e tutto è consentito” (dalla “Gazzetta del Mezzogiorno” doc. all. n.58 – ibidem). ************* Analogamente gravi e gravemente lesive del decoro e della dignità degli organi Federali si appalesano le dichiarazioni rese dal sig. Francesco Barretta (Presidente della società F.B. Brindisi 1912 srl) allorchè (con riferimento al Giudice Sportivo) affermò che “nel momento in cui a livello nazionale si discute della necessità di risolvere il problema della violenza negli stadi, si assisteva all’emissione di una sentenza scandalosa” (cfr. Corriere dello Sport –all.52- ibidem); per poi ulteriormente sostenere, in altra sede, che “il Presidente Tisci non sembrava parlare come rappresentante del Comitato Regionale, ma come Presidente del Monopoli….questi dovrebbe ricordarsi di guardare al di là di Bari e Provincia” (sic! dal “Quotidiano” di Brindisi –v. all.53 ibidem). ************* Altrettanto gravi e lesive dell’onorabilità e del prestigio del Presidente Tisci sono anche le affermazioni dal sig. Teodoro Barretta rilasciate al “Quotidiano” di Brindisi (v. all. 50-51 –ibidem) ed al Corriere dello Sport (v. all.52 – ibidem), allorchè, dopo aver dubitato della “correttezza” e “credibilità” dei campionati, dichiarò di sentirsi “defraudato”; aggiungendo che “sarebbe ora che in Puglia si applicassero (le dimissioni n.d.r.) come riconoscimento d’incapacità a garantire in maniera equilibrata un campionato” (sic!), ed anche che “alla luce di quanto era successo allo stadio di Monopoli, il Presidente Tisci Vito non era stato in grado di scegliere le persone adatte a svolgere le mansioni di Commissario di campo, pertanto dovrebbe sostituirli o dimettersi” (all.52 – ibidem). ************* Dichiarazioni (quelle sinteticamente innanzi riportate) che risultano –come innanzi detto-integralmente confermate (insieme ad altre), dagli incolpati agli inquirenti dell’Ufficio Inchiesta; e che rendono in alcun modo revocabile in dubbio sia la responsabilità dei prevenuti che la fondatezza degli addebiti loro mossi dalla Procura federale. ************* Vanno quindi affermate le responsabilità del sig. Francesco Barretta (nella sua qualità di Presidente della F.B. Brindisi 1912 srl); del sig. Teodoro Barretta (nella sua qualità di dirigente della F.B. Brindisi 1912 srl); e dell’avv. Luca Marzio (nella sua qualità di dirigente della soc. “Ostuni Sport), e conseguentemente quelle (diretta ed oggettiva) della F.B. Brindisi srl (ai sensi dell’art.2 comma e –prima e seconda parte- C.G.S.) e della soc. “Ostuni Sport” (ai sensi dell’art.2 comma 4 –seconda parte- C.G.S.); adeguatamente sanzionate come da dispositivo. ************* P.T.M. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, così provvede: ************* - dichiara il sig. Francesco Barretta (presidente della F.B. Brindisi 1912 srl S.D.), responsabile dell’addebito mossogli dalla Procura Federale della F.I.G.C. e gli infligge la sanzione della inibizione per anni due; ************* - dichiara il sig. Teodoro BARRETTA (dirigente della Soc. F.B. Brindisi 1912 srl S.D.) responsabile dell’addebito mossogli dalla Procura Federale della F.I.G.C. e gli infligge la sanzione della inibizione per la durata di anni due; ************* - dichiara l’avv.Luca MARZIO, (dirigente della società Ostuni Sport) responsabile dell’addebito mossogli dalla Procura Federale della F.I.G.C. e gli infligge la sanzione della inibizione per la durata di anni due; ************* - dichiara la Soc. F.B. Brindisi 1912 s.r.l. S.D. direttamente ed oggettivamente responsabile degli addebiti contestati al proprio presidente ed al proprio dirigente, dalla Procura Federale della F.I.G.C. e le infligge la sanzione pecuniaria di €.5.000,00 (euro cinquemila); ************* - dichiara la Soc. Ostuni Sport oggettivamente responsabile degli addebiti contestati al proprio dirigente, dalla Procura Federale della F.I.G.C. e le infligge la sanzione pecuniaria dell’ammenda di €.3.000,00 (euro tremila). ************* Così deciso in Bari il 26/9/2005 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare presso il C.R. Puglia.
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