COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ALBEROBELLO – A.S. PUTIGNANO CALCIO del 4 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.Putignano Calcio avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ALBEROBELLO – A.S. PUTIGNANO CALCIO del 4 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.Putignano Calcio avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005). L’A.S. Putignano Calcio ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore DE LEONARDIS DAVIDE, ritenendo che il suddetto calciatore non risultava tesserato con la Pol. Alberobello. Il reclamo è infondato: questa Commissione Disciplinare ha accertato, presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia, che il calciatore De Leonardis Davide risulta tesserato con la Pol. Alberobello dal 1° ottobre 2005 e che, pertanto, la sua partecipazione alla suddetta gara è regolare. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.Putignano Calcio, confermando il risultato di 0 - 0 conseguito sul terreno di gioco e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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