COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. MARUGGIO CALCIO – F.C. OTRANTO dell’8 dicembre 2005 (Reclamo dell’A. S. Maruggio Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico (cfr. Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. MARUGGIO CALCIO – F.C. OTRANTO dell’8 dicembre 2005 (Reclamo dell’A. S. Maruggio Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico (cfr. Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005). L’A.S.Maruggio Calcio ha prodotto reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto, chiedendo la riforma delle impugnate decisioni con l’omologazione del risultato conseguito sul campo, la riduzione delle squalifiche irrogate ai calciatori ZACCARIA ANTONIO (31 dicembre 2009), DORIA GERARDINO (31 dicembre 2008) e GRECO ARISTODEMO(30 giugno 2007) e per l’ammenda con diffida di euro 400,00.All’udienza odierna è intervenuto il sig. Pier Giovanni LUPO, legale rappresentante della Società reclamante. Questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali, dai quali non risulta alcun elemento fattuale, tale da poter addivenire ad un ridimensionamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, conferma, pertanto,“in toto” le predette sanzioni. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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