COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: G.S. ATL. VIESTE – TALOS RUVO dell’8 dicembre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: G.S. ATL. VIESTE – TALOS RUVO dell’8 dicembre 2005 (Reclamo del G.S. Atl. Vieste in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MELCHIONDA MICHELE.
Il G.S. Vieste ha presentato ricorso avverso la squalifica per cinque gare (cfr. Com.Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005) comminata al calciatore Melchionda Michele, per aver attinto con uno sputo al viso un calciatore avversario, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta dal Primo Giudice, ritenuta eccessiva: la richiesta della Società non può essere accolta. Questa Commissione, esaminati gli atti e rilevato che l’atto commesso dal calciatore Melchionda è da ritenersi altamente antisportivo, venendo meno a quei principi di lealtà e correttezza ,come previsto dal C.G.S., si conferma la sanzione comminata dal Primo Giudice.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo in epigrafe citato e,per l’effetto,addebitare sul conto della Società la relativa tassa.