COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. VIESTESE – A.S.D. JUVENALIA del 18 dicembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. VIESTESE – A.S.D. JUVENALIA del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D.Juvenalia avverso il risultato della gara). L’A.S.D.Juvenalia ha proposto reclamo avverso il risultato della gara,assumendo che alla gara in oggetto ha partecipato,in posizione irregolare,in quanto squalificato per una giornata,il calciatore LAURIOLA PIETRO dell’A.S.Viestese.Letti gli atti della gara A.S.Viestese – Real Vico Cerignola del 4 dicembre 2005 durante la quale il calciatore Lauriola Pietro è stato espulso; -Considerato che l’A.S.Viestese ha partecipato alla gara infrasettimanale con l’A.S.Peschici dell’8 dicembre 2005,alla quale il calciatore Lauriola Pietro,per l’automatismo delle sanzioni,non ha preso parte,scontando in tal modo la giornata di squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 23 del 9 dicembre 2005, -Lette le deduzioni a difesa inviate dall’A.S.Viestese; -Ritenuto che il calciatore Lauriola Pietro ha partecipato regolarmente alla gara in epigrafe e che,pertanto,il reclamo proposto dall’A.S.D.Juvenalia non merita di essere accolto; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D.Juvenalia confermando il risultato di 3 –1 a favore dell’A.S.Viestese , conseguito sul terreno di gioco; Addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante.
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