COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:A.S.NUOVA VALENZANO CALCIO – U.S.V.MAZZOLA CAROSINO del 18 dicembre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara:A.S.NUOVA VALENZANO CALCIO – U.S.V.MAZZOLA CAROSINO del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.Nuova Valenzano Calcio avverso la punizione sportiva della perdita della gara, la disputa di due gare a porte chiuse,l’inibizione al sig. Alberotanza Nicola (20/2/06), le squalifiche inflitte ai calciatori PALMIERI VITO GIUSEPPE, LA MANNA NICOLA e LATERZA ADRIANO (tre gare) e per la ripetizione della gara (cfr. Com. Uff.n. 25 del 23 dicembre 2005)
L’A.S.Nuova Valenzano Calcio ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, riportate in epigrafe, assumendo che le sanzioni sono sproporzionate in relazione ai fatti occorsi. Dall'esame degli atti ufficiali non si rilevano motivi per modificare le decisioni assunte dal Primo Giudice, che sono congrue rispetto ai gravi episodi che si sono verificati sul terreno di gioco: pertanto il reclamo non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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