COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:A.S.D.GRUMESE – A.S.D. NUOVA NADRIA dell’8 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Nuova Andria in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:A.S.D.GRUMESE – A.S.D. NUOVA NADRIA dell’8 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Nuova Andria in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre). L’A.S.D. Nuova Andria ha prodotto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice Sportivo concernente la sanzione sportiva della perdita della gara (0 - 3 a favore dell’A.S.D.Grumese) e la squalifica per tre gare per ciascuno dei calciatori Alicino Domenico, Maiuri Riccardo, Alicino Nicola, Cristiano Nicola e Tortora Michele. L’A.S.D.Nuova Andria ha osservato che il direttore di gara ha erroneamente deciso la sospensione definitiva della gara al 47° del secondo tempo, ritenendo che la squadra fosse rimasta in campo con sei calciatori, a seguito delle contemporanee espulsioni di cinque atleti e precisamente: Alicino Domenico (n.10), Maiuri Riccardo(n. 8), Alicino Nicola(n.4), Cristiano Nicola(n.9) e Tortora Michele (n. 3). Sostiene la reclamante che l’atleta Tortora Michele non era più in campo al momento delle dette espulsioni, perché era stato sostituito al 30° del secondo tempo con il calciatore Mansella Riccardo (n.17), come risulta dal referto di gara. La reclamante assume,inoltre, che a dare inizio alla rissa non sono stati i calciatori della Nuova Andria, bensì alcuni calciatori della squadra avversaria. Chiede, pertanto, la revoca della punizione sportiva della perdita della gara, nonché la revoca delle squalifiche inflitte ai calciatori. All’udienza odierna si è presentato il legale rappresentante della Società . L’arbitro della gara, interpellato da questa Commissione Disciplinare, ha dichiarato di aver ricontrollato il taccuino di gara e di aver riscontrato che effettivamente è incorso in un errore di lettura degli appunti presi in tutta fretta, attese anche le particolari condizioni causate dalla rissa in corso. Pertanto il numero del calciatore indicato in referto (n.3), è risultato, in realtà, il n.5, corrispondente al calciatore Rella Francesco. Pertanto questa Commissione ritiene che il provvedimento adottato dal Primo Giudice vada confermato P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe, confermando in ogni sua parte la deliberazione assunta dal Giudice Sportivo. Addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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