COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:REAL BARLETTA – U.S. FOGGIA INCEDIT dell’8 dicembre 2005 (Reclamo dell’U.S. Foggia Incedit in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Tomaiuolo Matteo, squalificato fino al 31 dicembre 2008 (Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:REAL BARLETTA – U.S. FOGGIA INCEDIT dell’8 dicembre 2005 (Reclamo dell’U.S. Foggia Incedit in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Tomaiuolo Matteo, squalificato fino al 31 dicembre 2008 (Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005). L’U.S. Foggia Incedit ha prodotto reclamo avverso la squalifica del calciatore Tomaiuolo Matteo, assumendo che il calciatore, espulso per doppia ammonizione al 47° del secondo tempo, colpiva l’arbitro con uno schiaffo non violento e che l’arbitro avrebbe potuto proseguire la gara e non sospenderla. E’ intervenuto alla riunione il sig. Rutigliano Francesco, dirigente della reclamante, regolarmente delegato, il quale chiede una congrua riduzione della sanzione disciplinare inflitta al calciatore Tomaiuolo Matteo. La Commissione Disciplinare, esaminati attentamente gli atti ufficiali, considerato che il predetto calciatore ha tenuto negli anni un comportamento conforme alle regole di giustizia sportiva, ritiene di poter accedere ad una lieve riduzione della squalifica comminata. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’U.S.Foggia Incedit, riducendo la squalifica comminata al calciatore Tomaiuolo Matteo al 30 giugno 2008 e, per l’effetto, non addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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