COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ATL. MODUGNO – U.C. JAPIGIA del 5 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.C. Japigia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico (cfr. Com. Uff. n. 27 del 12 gennaio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ATL. MODUGNO – U.C. JAPIGIA del 5 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.C. Japigia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico (cfr. Com. Uff. n. 27 del 12 gennaio 2006). L’U.C. Japigia ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato alla Società la sanzione sportiva della disputa di numero 6 (sei) gare a porte chiuse, con effetto immediato, confermando il risultato di 3 – 2 in favore dell’Atletico Modugno, conseguito sul campo. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ,assumendo che le aggressioni nei confronti del direttore di gara e del commissario di campo non sono ascrivibili ai tifosi della Società Japigia. La Commissione Disciplinare rileva che gli assunti contenuti nel reclamo sono in contrasto con quanto riferito nel rapporto del direttore di gara ed in quello del Commissario di campo. Tali rapporti costituiscono fonte di prova primaria e privilegiata sulla base dei quali si svolgono i procedimenti disciplinari e le risultanze dei quali non possono essere contraddette da versioni interessate dei fatti occorsi. La Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è equa ed adeguata alla grave aggressione compiuta nei confronti dell’arbitro e del commissario di campo. Infatti l’arbitro, colpito con calci e pugni, cadeva per terra e veniva ulteriormente percosso, tanto che perdeva i sensi. Inoltre il commissario di campo - che cercava di prestare soccorso al direttore di gara, veniva anch’esso aggredito. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’U.C. Japigia e, pertanto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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