COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: A.S.D. NOVOLI _ A.S. SURBO del 14 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S. Surbo avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff. n. 28 del 19 gennaio 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 2 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: A.S.D. NOVOLI _ A.S. SURBO del 14 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S. Surbo avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff. n. 28 del 19 gennaio 2006).
L’A.S. Surbo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto(3 - 0 in favore dell’A.S.D. Novoli),assumendo che alla stessa hanno partecipato con l’A.S.D. Novoli i calciatori VERGARI IVO e TORRICELLI MARCO in posizione irregolare, poiché non risultano tesserati con l’A.S.D. Novoli. La Commissione Disciplinare ha accertato che effettivamente i suddetti calciatori non avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe, per cui, ai sensi dell’art. 12 punto 5 CGS, il reclamo va accolto.
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere il reclamo dell’A.S. Surbo e ,pertanto,annullare il risultato della gara,infliggendo a carico dell’A.S. Novoli la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’A. S. Surbo;
Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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