COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:A.S. PRO GIOIA – A.S. CALCIO CAPURSO del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S. Calcio Capurso in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 27 del 12 gennaio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:A.S. PRO GIOIA – A.S. CALCIO CAPURSO del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S. Calcio Capurso in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 27 del 12 gennaio 2006). L’A.S. Calcio Capurso ha proposto reclamo avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Giudice Sportivo,il quale disponeva la ripetizione della gara e comminava l’ammenda di euro 400,00 per il contegno tenuto dai propri sostenitori a fine gara. A sostegno del gravame la reclamante rileva che “stranamente” verso la fine del secondo tempo si verificava l’inconveniente dello spegnimento dell’impianto di illuminazione e, pertanto, chiede l’annullamento della decisione del Primo Giudice di ripetere la gara e di applicare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a suo favore, nonché l’annullamento dell’ammenda di euro 400,00:L’A.S. Pro Gioia ha controdedotto, facendo presente che il Comitato Regionale Puglia ,con il Com. Uff. n. 1 del 1° luglio 2005,nelle disposizioni generali, ha stabilito che “la società ospitante” non è tenuta allo sgombero della neve, se la stessa è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara e che, nonostante quanto innanzi detto, alcuni volenterosi dell’A.S.Pro Gioia hanno rimosso la neve dalle linee del terreno di gioco. Successivamente ,a causa di una nuova nevicata, l’arbitro interrompeva il gioco, ma a causa del ghiaccio formatosi, non era possibile sgomberare le linee. Aggiunge che lo spegnimento dell’impianto di illuminazione non è attribuibile alla Società.E’ intervenuto il legale rappresentante dell’A.S. Calcio Capurso, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, ribadendo le richieste ivi contenute. La Commissione Disciplinare osserva che le motivazioni addotte a sostegno della richiesta dell’A.S.Capurso non sono fondate. Infatti la gara, programmata per le ore 14,30,quindi “ in diurna”,a causa delle interruzioni causate dalle nevicate per ridisegnare le linee del campo, si protraeva oltre il sopraggiungere dell’oscurità.L’ausilio dell’illuminazione artificiale ,non obbligatoria per gare pomeridiane,non poteva più essere garantita a causa di un guasto non riparabile dell’impianto stesso; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S. Calcio Capurso, confermando “in toto” le decisioni del Giudice Sportivo; Addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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