COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: SPORTING TAVIANO – A.S ATLETICO NARDO’ del 13 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S. Atletico Nardò in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore GIURANNA GIUSEPPE.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: SPORTING TAVIANO – A.S ATLETICO NARDO’ del 13 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S. Atletico Nardò in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore GIURANNA GIUSEPPE. La Commissione d’Appello Federale ha deliberato, nella riunione del 16 gennaio 2006,in merito all’appello dell’ A. S. Atletico Nardò avverso la delibera di questa Commissione Disciplinare, riportata sul Com. Uff.n. 23 del 9 dicembre 2005,trasmettendo gli atti per un nuovo giudizio di merito. E’ intervenuto all’odierna riunione il rappresentante della reclamante, avv. Giuseppe Ienuso, il quale conferma le richieste contenute nel reclamo proposto .Si evidenzia, in proposito, che nel reclamo proposto a questa Commissione, datato 25 novembre 2005,non è stata formulata alcuna richiesta di audizione dell’interessato(vedasi pag. 4 e 5 del reclamo)e, in ogni caso, la normativa non consente l’audizione del tesserato squalificato(nella specie il calciatore) se non richiesta direttamente dall’interessato.Questa Commissione Disciplinare non può che ribadire pertanto le considerazioni riportate nella decisione assunta nella riunione del 6 dicembre 2005,in relazione ai fatti occorsi. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S. Atl. Nardo’
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