COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. ISCHIATARANTO – GIOV. MARTINA del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.Ischiataranto avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore DI GIUSEPPE MICHELE, tesserato con la Società Giov. Martina (Com. Uff. n. 30 del 26 gennaio 2006)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. ISCHIATARANTO – GIOV. MARTINA del 22 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.Ischiataranto avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore DI GIUSEPPE MICHELE, tesserato con la Società Giov. Martina (Com. Uff. n. 30 del 26 gennaio 2006) L’A.S.Ischiataranto propone reclamo avverso il risultato della gara in oggetto per la partecipazione alla stessa ,in posizione irregolare, del calciatore Di Giuseppe Michele. Dagli accertamenti effettuati da questa Commissione Disciplinare risulta che il calciatore suddetto è stato squalificato a termine con il Com. Uff. n. 30 in data 26 gennaio 2006.fino al 30 giugno 2006 per la gara effettuata il giorno 21 gennaio 2006 nel Campionato Juniores. Si osserva che il calciatore, espulso il sabato nella gara del Campionato Juniores ,in attesa della decisione del Primo Giudice, ha partecipato, in posizione regolare, alla prima partita (domenica 22 gennaio 2006) effettuata dalla Società di appartenenza (art. 17 punto 3 e art. 41 punto 1 CGS). Pertanto il reclamo non può essere accolto. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A. S. Ischiataranto, confermando il risultato di 0 2 conseguito sul terreno di gioco a favore della Società Giov. Martina; Addebitare la tassa sul conto della reclamante
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