COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:C.S.ALTAMURA – A.S.D. CALCIO PALO del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D.Palo per la punizione sportiva della perdita della gara,per l’ammenda di euro 150, per l’inibizione dell’allenatore RINALDI SABINO e per la squalifica del calciatore DE CHITO ANGELO)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 9 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BARI
Gara:C.S.ALTAMURA – A.S.D. CALCIO PALO del 18 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D.Palo per la punizione sportiva della perdita della gara,per l’ammenda di euro 150, per l’inibizione dell’allenatore RINALDI SABINO e per la squalifica del calciatore DE CHITO ANGELO)
(Reclamo del C.S. ALTAMURA per la punizione sportiva della perdita della gara,per l’ammenda di euro 150,00 e per l’inibizione del tesserato RINALDI GIOVANNI) (cfr. Com. Uff. n. 20 del 5 gennaio 2006).
Questa Commissione,letti i reclami e sentiti i rappresentanti legali di entrambe le Società,aventi ad oggetto i medesimi fatti occorsi nella stessa competizione;
Ritenuto, pertanto, di dover unificare i due procedimenti per evidente connessione;
Preso atto del contenuto dei reclami stessi, dai quali non emergono elementi oggettivi idonei ad incidere sulle decisioni del Giudice Sportivo;
P.T.M.
D E L I B E R A
Respingere entrambi i reclami in oggetto, confermando “in toto” i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo;
Addebitare la tassa reclamo ad entrambe le società A.S.D. Calcio Palo e C.S.Altamura. .
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