COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C. PRO TREPUZZI – U.S. SAN VITO del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S.San Vito in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARLUCCI ISIDORO, squalificato per quattro gare, e per l’inibizione inflitta al dirigente, sig. IAIA VINCENZO, inibito fino al 2 marzo 2006 – cfr. Com. Uff.n. 31 del 2 febbraio 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A.C. PRO TREPUZZI – U.S. SAN VITO del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S.San Vito in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARLUCCI ISIDORO, squalificato per quattro gare, e per l’inibizione inflitta al dirigente, sig. IAIA VINCENZO, inibito fino al 2 marzo 2006 – cfr. Com. Uff.n. 31 del 2 febbraio 2006).
L’U.S. San Vito ha reclamato avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti occorsi durante la gara in oggetto, giudicando eccessive le sanzioni irrogate e chiede, pertanto, una riduzione delle stesse. La Commissione Disciplinare ritiene congrua la sanzione inflitta al calciatore Carlucci Isidoro (capitano) e precisa che non può essere accolta la richiesta della riduzione dell’inibizione comminata al dirigente, sig. IAIA VINCENZO, ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. b ) del C:G.S.;
P:Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’U. S.SAN VITO addebitando la tassa sul conto della stessa.
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