COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. CALCIO LEDE – POL. COMMENDA BRINDISI dell’8 gennaio 2006 (Reclamo della Pol. Commenda Brindisi per la ripetizione della gara in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 30 del 26 gennaio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S. CALCIO LEDE – POL. COMMENDA BRINDISI dell’8 gennaio 2006 (Reclamo della Pol. Commenda Brindisi per la ripetizione della gara in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 30 del 26 gennaio 2006). La Pol. Commenda Brindisi ha presentato reclamo, avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, che ha rigettato il reclamo proposto, confermando il risultato conseguito sul campo di 1-0 a favore dell’A.S.Calcio Lede, chiedendo la ripetizione della gara per un presunto errore tecnico commesso dall’arbitro. Questa Commissione Disciplinare, dall’esame degli atti ufficiali, osserva che la deliberazione del Primo Giudice è ineccepibile e non merita censura, in quanto, non può essere considerato errore tecnico da parte dell’arbitro, aver consentito al calciatore MANNI MARCO della Pol. Commenda Brindisi di rimanere in campo per pochi secondi, fino al termine della prima frazione di gioco, nonostante la doppia ammonizione, giusta orientamento della CAF in materia. Si evidenzia, altresì, che l’arbitro, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, ha notificato il provvedimento di espulsione del MANNI, convocando nel proprio spogliatoio entrambi i capitani. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Pol. Commenda Brindisi, addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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