COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PUGLIA Gara: A.S. Atl. MOLA – A.S. MINERVINO MURGE del 26 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.Atl. Mola avverso l’ammenda di euro 900,00 (cfr. Com. Uff.n. 31 del 2 febbraio 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA PUGLIA
Gara: A.S. Atl. MOLA – A.S. MINERVINO MURGE del 26 gennaio 2006 (Reclamo dell’A.S.Atl. Mola avverso l’ammenda di euro 900,00 (cfr. Com. Uff.n. 31 del 2 febbraio 2006).
L’A.S.Atletico Mola ha proposto reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che ha applicato alla predetta Società l'ammenda di euro 900,00 a causa di comportamenti gravemente minacciosi e irriguardosi nei confronti del direttore di gara, tenuti dai propri sostenitori. Alla seduta odierna, sebbene regolarmente invitata, la reclamante non è intervenuta. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo proposto,poiché equa appare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, tenuto anche conto ,oltre che dei fatti accaduti, anche dei numerosi precedenti specifici.
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’A.S.Atletico Mola e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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