COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara:U.S. LUCERA – U.S. A. TOMA MAGLIE del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S. Lucera in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SALINNO SIMONE.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara:U.S. LUCERA – U.S. A. TOMA MAGLIE del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’U.S. Lucera in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SALINNO SIMONE. L’U. S. Lucera ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Salinno Simone,squalificato per sei gare (cfr. Com. Uff.n. 31/14 del 2 febbraio 2006), assumendo che l’atleta non ha sputato verso il direttore di gara, bensì a terra, chiedendo che la sanzione disciplinare, ingiusta ed erronea e comunque sproporzionata, sia annullata e riformata. La Società chiede, inoltre, di esaminare la prova televisiva in suo possesso. All'odierna udienza è intervenuto il legale rappresentante della Società, il quale ha illustrato gli argomenti esposti nel reclamo, richiamando le conclusioni riportate. In via preliminare si osserva che quest’ultima richiesta non può essere presa in considerazione, poiché l’art. 31 CGS dà facoltà agli Organi di Giustizia Sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive, qualora dimostrino che l’ammonito, espulso o allontanato sia soggetto diverso dall’autore dell’infrazione ; il caso di specie non rientra nella norma suddetta. La Commissione Disciplinare ha sentito l’arbitro della gara, che ha reso un supplemento di referto, che è stato reso noto alla reclamante. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali della gara, ritiene di addivenire ad una riduzione della sanzione, in relazione ai fatti risultanti dall’istruttoria. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’U.S.Lucera, riducendo a cinque giornate la squalifica inflitta al calciatore Salinno Simone. Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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