COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. CRISPIANO – U.S. PUTIGNANO del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’ U. S. Crispiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LIPPO GIOVANNI e della Società per l’ammenda di euro 100,00.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. CRISPIANO – U.S. PUTIGNANO del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’ U. S. Crispiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LIPPO GIOVANNI e della Società per l’ammenda di euro 100,00. L’U.S. Crispiano ha presentato reclamo avverso la squalifica del calciatore Lippo Giovanni, squalificato fino al 30 maggio 2006 (cfr. Com. Uff. n. 34 /27 del 16 febbraio 2006), chiedendo una riduzione della squalifica inflitta, nonché l’annullamento dell’ammenda di euro 100,00.La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, ritiene che la misura della squalifica inflitta al suddetto calciatore è adeguata al comportamento gravemente minaccioso ed offensivo tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro a fine gara. Per quanto riguarda l’ammenda, si osserva che, ai sensi dell’art. 41 n. 3 lett. d) CGS, non sono impugnabili le sanzioni pecuniarie inferiori ad euro 150,00. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in oggetto, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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