COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: G.S.D. R. CASTRIOTTA MANFREDONIA – A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 12 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Atletico Foggia avverso la squalifica inflitta al calciatore COGNETTI ANTONIO).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: G.S.D. R. CASTRIOTTA MANFREDONIA – A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 12 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Atletico Foggia avverso la squalifica inflitta al calciatore COGNETTI ANTONIO). L’A.S.D. Atl. Foggia ha prodotto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Cognetti Antonio,squalificato per tre gare (cfr. Com. Uff.n. 34 del 16 febbraio 2006), assumendo che, quanto riferito dall'arbitro, non risponde a verità, poiché il calciatore si avvicinava al direttore di gara per avere spiegazioni in merito alla sua espulsione. La reclamante chiede ,pertanto, la riduzione della squalifica ad una sola giornata. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il referto arbitrale è prova privilegiata, per cui la sanzione disciplinare, per le gravi minacce rivolte all’arbitro, è adeguata al comportamento tenuto dal suddetto calciatore. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. D. Atletico Foggia e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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