COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: F.C.D. REAL ADELFIA – A.S.D. EUROPA CALCIO PALESE del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Europa Calcio Palese avverso la squalifica comminata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MORGESE FRANCESCO).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: F.C.D. REAL ADELFIA – A.S.D. EUROPA CALCIO PALESE del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Europa Calcio Palese avverso la squalifica comminata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MORGESE FRANCESCO). L’Europa Calcio Palese ha proposto reclamo avverso la squalifica di cinque gare inflitta al calciatore Morgese Francesco(cfr Com. Uff. n. 32 del 9 febbraio 2006),per aver sputato in faccia ad un avversario a gioco fermo, assumendo che lo stesso calciatore non aveva l’intenzione di colpire l’avversario, ma semplicemente di sputare per terra. Questa Commissione Disciplinare, disattese le affermazioni della Società ricorrente, ritiene che la sanzione inflitta dal Primo Giudice sia congrua, tenuto conto del grave atto di inciviltà commesso dal calciatore Morgese Francesco. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo, in epigrafe citato, addebitando la tassa sul conto della Società reclamante.
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