COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: A.S.D.CITTA’ di TERLIZZI – U.S. ATLETICO MOLFETTA del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Città di Terlizzi avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 24 del 2 febbraio 2006 del Com. Prov. di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: A.S.D.CITTA’ di TERLIZZI – U.S. ATLETICO MOLFETTA del 29 gennaio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Città di Terlizzi avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 24 del 2 febbraio 2006 del Com. Prov. di Bari). L’A.S.D. Città di Terlizzi ha proposto reclamo avverso il risultato della gara, assumendo che alla stessa hanno preso parte ,nella squadra dell’Atletico Molfetta, alcuni calciatori in posizione irregolare. Questa Commissione Disciplinare, esperiti i necessari riscontri presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale, ha accertato che alla suddetta gara hanno partecipato i calciatori PIERRO DOMENICO ,nato il 25 dicembre 1976,e STALLONE STEFANO, nato il 6 settembre 1981,che sono stati tesserati successivamente al 29 gennaio 2006,data della gara di cui trattasi. Pertanto il reclamo è fondato e va accolto. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dell’A.S.D. Città di Terlizzi e, per l’effetto, annullare la decisione del Primo Giudice ed infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a danno dell’U.S. Atletico Molfetta, con il risultato di 3 – 0 a favore dell’A. S. D. Città di Terlizzi; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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