COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: U.S. CASARANO – A.S.D.BARLETTA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Barletta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società (due punti di penalizzazione – cfr Com.Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 02 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: U.S. CASARANO – A.S.D.BARLETTA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Barletta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società (due punti di penalizzazione – cfr Com.Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006)
Esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo e sentito il rappresentante della reclamante;
tenuto conto dei fatti accaduti, che tuttavia non hanno inciso sul regolare svolgimento della gara (anche per il comportamento dei calciatori);
rilevato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pur considerati i precedenti a carico della reclamante, possa essere ridotta anche perché riferita a società ospite (sanzione graduata);
per questi motivi la Commissione Disciplinare
D E L I B E R A
Ridurre la sanzione comminata all’A.S.D.Barletta ad un solo punto di penalizzazione in conseguenza dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara in epigrafe;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: U.S. CASARANO – A.S.D.BARLETTA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’A.S.D.Barletta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società (due punti di penalizzazione – cfr Com.Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006)"