COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S.CASARANO – A.S.D. BARLETTA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’U.S. Casarano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società (un punto di penalizzazione – cfr. Com. Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S.CASARANO – A.S.D. BARLETTA del 5 febbraio 2006 (Reclamo dell’U.S. Casarano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società (un punto di penalizzazione – cfr. Com. Uff.n. 32 del 9 febbraio 2006). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo dell’ U. S. Casarano del 15 febbraio 2006; ritenuto che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo non merita censura, perché adeguato alla violenza dei fatti occorsi, con l’aggiunta della recidiva contestata; P.Q.M. D E L I B E R A Rigettarsi il reclamo ed addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante, così come dalla stessa richiesto.
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