COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S.D. PARADISO TURI – A.S. CALCIO GIOIA del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Club Paradiso Turi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 32 del 9 febbraio 2006) e per la squalifica inflitta al calciatore EPOMEO VINCENZO)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S.D. PARADISO TURI – A.S. CALCIO GIOIA del 15 gennaio 2006 (Reclamo dell’ A. S. D. Club Paradiso Turi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 32 del 9 febbraio 2006) e per la squalifica inflitta al calciatore EPOMEO VINCENZO) La Società A. S. D. Club Paradiso Turi ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo deducendo che la sospensione della gara è ascrivibile al comportamento della squadra avversaria e chiede l’omologazione del risultato a suo favore, nonché la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Epomeo Vincenzo. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto; considerato che, sulla base dei chiarimenti forniti dallo stesso, non è risultata la sussistenza di elementi di tale pericolosità da legittimare la definitiva chiusura della gara prima del termine. Ritenuto, altresì, che non merita censura il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo comminato al calciatore Epomeo Vincenzo; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’A.S.D. Club Paradiso Turi, annullando la decisione del Giudice Sportivo, inerente la punizione sportiva della perdita della gara, disporsi la ripetizione della gara, demandando al CRP per gli adempimenti di sua competenza. Rigettarsi nel resto il reclamo . Non disporre l’addebito della tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo
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