COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: U.S.BITETTO – ATL. MODUGNO del 5 marzo 2006 (Reclamo dell’Atl. Modugno avverso la squalifica (3 gare) comminata dal Giudice Sportivo al calciatore CIAMPA ROCCO (cfr Com.Uff.n.37 del 9 marzo 2006)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: U.S.BITETTO – ATL. MODUGNO del 5 marzo 2006 (Reclamo dell’Atl. Modugno avverso la squalifica (3 gare) comminata dal Giudice Sportivo al calciatore CIAMPA ROCCO
(cfr Com.Uff.n.37 del 9 marzo 2006)
L’Atl. Modugno ha prodotto reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Ciampa Rocco, assumendo che l’arbitro ha frainteso il gesto del calciatore. Chiede, pertanto ,che il provvedimento venga revocato o ridimensionato e che venga concesso il contraddittorio con il direttore della gara. Questa Commissione, letti gli atti ufficiali della gara, ritiene che la squalifica inflitta al calciatore suddetto può essere ridimensionata, anche se il comportamento del calciatore, a fine gara, nei confronti dell’arbitro è censurabile. Rileva, inoltre, che ,a norma dell’ art. 30 n.4 CGS, non è consentito ai tesserati il contraddittorio con gli ufficiali di gara e che il referto arbitrale è fonte
privilegiata di prova .
P.Q.M.
D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’Atl. Modugno ,riducendo la squalifica inflitta al calciatore Ciampa Rocco a 2 (due)giornate effettive di gara. Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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