COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia nei confronti della Società Nuova Nardo’ Calcio.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia nei confronti della Società Nuova Nardo’ Calcio.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Lette le deduzioni della Società Nuova Nardo’ Calcio del 27 febbraio 2006;
- Preso atto che non è comparso il legale rappresentante della Società, pur regolarmente convocato con nota n. 5931/PC del 20 febbraio 2006;
- Ritenuta la gravità dei fatti occorsi a danno dell’osservatore arbitrale, sig. Bruno FERRULLI(allo stato non del tutto guarito);
- Ritenuto che, sulla base degli atti ufficiali, la Società Nuova Nardo’ Calcio risulta più volte recidiva di atti antisportivi e di violenza;
Tutto ciò premesso
D E L I B E R A
Infliggere alla Società Nuova Nardo’ Calcio la punizione sportiva della disputa di n. 2 (due) gare a porte chiuse con effetto immediato, in aggiunta a quella già comminata, di cui al Com. Uff. n. 31 del 2 febbraio 2006;
- Per quanto ovvio si fa salvo e riservato l’addebito dei danni subiti dall’Osservatore arbitrale, sig. Bruno FERRULLI, da effettuarsi nei modi e termini stabiliti dalle norme in vigore.
Gara:U.S.CASARANO – A.S.DON UVA 1913 BISCEGLIE del 19 febbraio 2006 (Reclamo dell’U.S. Casarano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società(due punti di penalizzazione – Com. Uff. n. 35 del 23 febbraio 2006).
Letta la documentazione ufficiale acquisita agli atti;
Sentito il rappresentante della reclamante;
Ritenuto che, nonostante il fattivo comportamento dei dirigenti, non può non applicarsi il principio di responsabilità oggettiva della Società relativamente alla presenza in campo della persona che, a fine gara, avrebbe colpito il portiere della squadra ospite;
Ritenuta possibile l’applicazione di generiche attenuanti in favore della Società reclamante
D E L I B E R A
Ridurre ad un (1) punto di penalizzazione il provvedimento inflitto dal Giudice Sportivo;
Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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