COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: POL.S. PANCRAZIO –FRANCAVILLA CALCIO del 5 marzo 2006 (Reclamo della Pol. S.Pancrazio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCOLOZZI GIOVANNI, squalificato per cinque gare (cfr. Com. Uff. n. 37 del 9 marzo 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: POL.S. PANCRAZIO –FRANCAVILLA CALCIO del 5 marzo 2006 (Reclamo della Pol. S.Pancrazio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCOLOZZI GIOVANNI, squalificato per cinque gare (cfr. Com. Uff. n. 37 del 9 marzo 2006).
La Pol. S. Pancrazio ha prodotto reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Scolozzi Giovan
ni dal Giudice Sportivo, chiedendo una riduzione della sanzione irrogata ,ritenuta ingiusta in relazio
ne ai reali accadimenti dei fatti. Alla seduta odierna non è intervenuto il legale rappresentante della Società, sebbene invitato. In proposito si osserva che la sanzione inflitta al calciatore Scolozzi è adeguata al comportamento antisportivo tenuto nei confronti di un avversario, colpito in viso da uno sputo dal suddetto Scolozzi, come chiaramente si evince dagli atti ufficiali.
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo in epigrafe e, conseguentemente, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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