COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S. SURBO – A.S .CAROVIGNO CALCIO del 19 febbraio 2006(Reclamo dell’A.S.Surbo e dell’A. S. Carovigno Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Com. Uff.n. 37 del 9 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S. SURBO – A.S .CAROVIGNO CALCIO del 19 febbraio 2006(Reclamo dell’A.S.Surbo e dell’A. S. Carovigno Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Com. Uff.n. 37 del 9 marzo 2006). L’ A. S. Carovigno Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata a carico della reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara, chiedendo che la sanzione sia invece comminata a danno dell’A. S. Surbo, con il risultato di O-3 in suo favore. Anche l’A. S. Surbo ha prodotto reclamo ,inerente la stessa gara, avverso la punizione sportiva della perdita della gara, inflitta dal Giudice Sportivo ad entrambe le Società, chiedendo che la gara venga ripetuta per errore tecnico dell’arbitro.La Commissione Disciplinare ritiene di unificare i due reclami per evidente connessione. Alla riunione odierna è intervenuta l’A.S. Carovi gno, mentre l’A. S. Surbo ,sebbene invitata, non si è presentata.Dagli atti ufficiali si rileva che la gara è stata necessariamente sospesa,non essendovi i presupposti per poter riprendere il gioco a causa della rissa sviluppatasi tra tutti i partecipanti alla gara(calciatori e dirigenti di entrambe le squadre).Pertanto il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo va confermato,considerato il referto dell’arbitro che ha valore di prova privilegiata. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere entrambi i reclami proposti dall’A.S.Surbo e dall’A.S.Carovigno Calcio addebitando la tassa reclamo sul conto di ognuno delle reclamanti.
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