COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. PUTIGNANO – A.C.D. SANTERAMO del 5 marzo 2006(Reclamo dell’A.C.D. Santera mo avverso il risultato della gara(cfr. Com. Uff.n. 37 del 9 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. PUTIGNANO – A.C.D. SANTERAMO del 5 marzo 2006(Reclamo dell’A.C.D. Santera mo avverso il risultato della gara(cfr. Com. Uff.n. 37 del 9 marzo 2006). L’A.C.D. Santeramo ha presentato reclamo avverso il risultato della gara, assumendo che alla stessa ha partecipato il calciatore AHMETAJ ALMIR ,nato il 12 settembre 1987,nella squadra dell’A.S. Putignano in posizione irregolare. Alla riunione odierna non è intervenuto il legale rappresentante della Società reclamante, sebbene invitato. Dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio tesseramen ti centrale è risultato che il suddetto calciatore è invece regolarmente tesserato per la corrente stagio ne sportiva con la Società A.S.Putignano. P.QM. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.C.D.Santeramo addebitando la tassa sul conto della Società reclamante.
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