COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:U.S. FRAGAGNANO – A.S.PUTIGNANO CALCIO del 23 marzo 2006 (Reclamo dell’A.S.Putignano Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com.Uff.n. 41 del 30 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:U.S. FRAGAGNANO – A.S.PUTIGNANO CALCIO del 23 marzo 2006 (Reclamo dell’A.S.Putignano Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com.Uff.n. 41 del 30 marzo 2006). L’A.S.Putignano Calcio ha prodotto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo che ha rigettato il reclamo avverso il risultato della gara, chiedendo ancora una volta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti dell’ U. S. Fragagnano. E’ intervenuto alla riunione il legale rappresentante della Società reclamante. Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e tenuto conto, altresì, che il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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