COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. SALIGNANO – NUOVA GAGLIANO del CAPO del 12 marzo 2006 (Reclamo dell’A. Salignano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del sig. DE MARCO MASSIMO, inibito fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Com. Uff. n. 38 del 16 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. SALIGNANO – NUOVA GAGLIANO del CAPO del 12 marzo 2006 (Reclamo dell’A. Salignano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del sig. DE MARCO MASSIMO, inibito fino al 31 dicembre 2006 (cfr. Com. Uff. n. 38 del 16 marzo 2006). L’ A. S. Salignano ha presentato reclamo avverso l’inibizione del proprio allenatore, sig. De Marco Massimo, inflittagli dal Giudice Sportivo, deducendo che l’arbitro ha scambiato l’allenatore con un dirigente della Società. Dagli atti ufficiali, invece, risulta che a rivolgere al direttore di gara frasi oltraggiose e minacciose, tentando di spingerlo ripetutamente nello spogliatoio, è stato ,senza dubbio alcuno, l’allenatore, sig. De Marco Massimo, già inibito per ben quattro volte durante la corrente stagione sportiva. Pertanto il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo è adeguato al comportamento tenuto dal suddetto tesserato. E’ intervenuto alla riunione il legale rappresentante della Società reclamante. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’ A. S. Salignano, addebitando la tassa sul conto della reclamante
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