COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: GIOVENTU’ LIZZANO – A. PONZETTA 2002 del 26 marzo 2006 (Reclamo del G.S.Ponzetta per posizione irregolare di alcuni calciatori della Società Gioventù Lizzano)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: GIOVENTU’ LIZZANO – A. PONZETTA 2002 del 26 marzo 2006 (Reclamo del G.S.Ponzetta per posizione irregolare di alcuni calciatori della Società Gioventù Lizzano) Il Presidente del Comitato Provinciale di Taranto ha trasmesso ,per competenza, a questa Commissione Disciplinare il reclamo in oggetto, con il quale la Società Ponzetta 2002 ha segnalato che, alla gara del 26 marzo 2006, hanno preso parte tre calciatori della squadra avversaria in posizione irregolare, chiedendo l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a danno della Gioventù Lizzano. Dagli atti ufficiali si rileva che effettivamente alla gara hanno partecipato i calciatori Tarantini Pietro(VK),Motolese Pietrangelo (K) e Alabrese Ivan, che non avevano scontato le rispettive squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo , poiché la gara precedente del 19 marzo 2006 non ha avuto luogo per mancata presentazione in campo della squadra della Gioventù Lizzano (Com. Uff. n. 34 del 23 marzo 2006 del Com. Prov, di Taranto). P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo del G.S.Ponzetta 2002 e, per l’effetto, infliggere alla Gioventù Lizzano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di O-3 in favore della A.Ponzetta 2002; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it