COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 12 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: S.C. SAMMICHELE – A.S. REAL CORATO del 26 marzo 2006 (Reclamo dell’A.S. Real Corato in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Di Leo Angelo, squalificato per quattro gare (cfr ; Comm. Uff. n°41 del 30 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 12 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: S.C. SAMMICHELE - A.S. REAL CORATO del 26 marzo 2006 (Reclamo dell’A.S. Real Corato in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Di Leo Angelo, squalificato per quattro gare (cfr ; Comm. Uff. n°41 del 30 marzo 2006). L’ A.S. Real Corato ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale venivano inflitte quattro giornate di squalifica al calciatore Di Leo Angelo, che ha ingiuriato e tentato di aggredire l’arbitro durante la gara in epigrafe. Nel predetto reclamo si chiede una riduzione della squalifica, atteso che il comportamento tenuto dal Di Leo Angelo sarebbe sempre improntato su principi di serietà. Alla seduta odierna, sebbene regolarmente convocato, non è intervenuto il legale rappresentante della Società. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e considerato che non sussistano i presupposti per addivenire ad una sia pur parziale riforma della sanzione inflitta al calciatore Di Leo, ritiene congrua la predetta sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA Rigettare il reclamo proposto dall’ A.S. Real Corato e , per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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